Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo SESTO›Capo II
Art. 443
568 / 987Commercio o somministrazione di medicinali guasti
In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-443