Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo SESTO›Capo II
Art. 442
Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate
In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-442