Codice PenaleLibro SECONDOTitolo SESTOCapo II

Art. 441

Adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute

In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a lire tremila.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-441

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