Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo TERZO›Capo II
Art. 391
Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive
In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva, ovvero nasconde l'evaso o comunque lo favorisce nel sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, è punito con la reclusione fino a due anni. Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell'.
Se l'evasione avviene per colpa di chi, per ragione del suo ufficio, ha la custodia, anche temporanea, della persona sottoposta a misura di sicurezza, il colpevole è punito con la multa fino a lire diecimila. Si applica la disposizione del capoverso dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-391