Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo TERZO›Capo II
Art. 390
Procurata inosservanza di pena
In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta taluno a sottrarsi all'esecuzione della pena è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni se si tratta di condannato per delitto, e con la multa da lire cinquecento a diecimila se si tratta di condannato per contravvenzione.
Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-390