Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo TERZO›Capo III
Art. 393
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone
In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sè medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è punito, a querela dell'offeso, con la reclusione fino a un anno.
Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione è aggiunta la multa fino a lire duemila.
La pena è aumentata se la violenza o la minaccia alle persone è commessa con armi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-393