Art. 391 · Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo TERZOCapo II

Art. 391

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Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive

In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva, ovvero nasconde l'evaso o comunque lo favorisce nel sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, è punito con la reclusione fino a due anni. Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell'. Se l'evasione avviene per colpa di chi, per ragione del suo ufficio, ha la custodia, anche temporanea, della persona sottoposta a misura di sicurezza, il colpevole è punito con la multa fino a lire diecimila. Si applica la disposizione del capoverso dell'.
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