Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo TERZO›Capo II
Art. 388 ter
Mancata esecuzione fraudolenta di sanzioni pecuniarie
In vigore dal 30 dic 2022
Chiunque, per sottrarsi all'esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi nei termini all'ingiunzione di pagamento..., con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-388-ter