Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo QUINTO›Capo IV
Art. 133 ter
Pagamento rateale della multa o dell'ammenda
In vigore dal 30 dic 2022
Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da sei a sessanta. Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a lire trentamila. Non sono dovuti interessi per la rateizzazione.
In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-133-ter