Art. 133 ter · Pagamento rateale della multa o dell'ammenda
Codice PenaleLibro PRIMOTitolo QUINTOCapo IV

Art. 133 ter

154 / 987

Pagamento rateale della multa o dell'ammenda

In vigore dal 30 dic 2022
Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da sei a sessanta. Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a lire trentamila. Non sono dovuti interessi per la rateizzazione. In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-133-ter