Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo TERZO›Capo II
Art. 388 bis
Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo
In vigore dal 15 dic 1981
Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-388-bis