Art. 388 ter · Mancata esecuzione fraudolenta di sanzioni pecuniarie
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo TERZOCapo II

Art. 388 ter

501 / 987

Mancata esecuzione fraudolenta di sanzioni pecuniarie

In vigore dal 30 dic 2022
Chiunque, per sottrarsi all'esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi nei termini all'ingiunzione di pagamento..., con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-388-ter