ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 GIUGNO 1990, N. 146
Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo IArt. 330 AbrogatoAbbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavoriIn vigore dal 29 giu 1990Copia linkA−AA+Testo vigente Testo annotatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 GIUGNO 1990, N. 146Storico versioni· 3 modificazioniLe tue annotazioni Pro PrecedenteSuccessivo urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-330