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Art. 331
Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità
In vigore dal 1 lug 1931
Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a lire cinquemila.
I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a lire trentamila.
Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-331