Codice PenaleLibro SECONDOTitolo SECONDOCapo I

Art. 331

Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità

In vigore dal 1 lug 1931
Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a lire cinquemila. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a lire trentamila. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-331

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