Codice PenaleLibro SECONDOTitolo SECONDOCapo I

Art. 329

Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica

In vigore dal 1 lug 1931
Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'Autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-329

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