Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo I
Art. 329
409 / 987Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica
In vigore dal 1 lug 1931
Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'Autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-329