Art. 330 · Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo SECONDOCapo I

Art. 330

Abrogato410 / 987

Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori

In vigore dal 29 giu 1990
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 GIUGNO 1990, N. 146

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-330