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Art. 938
Derogabilità delle norme.
In vigore dal 21 apr 1942
Le disposizioni degli a 905; 909 secondo comma, 917; 924 a 932; 935, 936 non possono essere derogate nè dalle norme corporative nè dai contratti individuali di lavoro.
Le disposizioni degli , terzo comma; 911 a 916; 918 a 923; 934 possono essere derogate dalle norme corporative; non possono essere derogate dai contratti individuali di lavoro se non a favore del lavoratore.
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