Codice della navigazioneParte SECONDALibro SECONDOTitolo QUARTOCapo VI

Art. 935

Obbligo dell'assicurazione.

In vigore dal 21 apr 1942
L'esercente ha l'obbligo di assicurare contro i rischi di volo, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalle norme corporative, il personale navigante abitualmente od occasionalmente addetto al servizio di volo. L'assicurazione esonera l'esercente dalla responsabilità per infortuni di volo del personale nei casi previsti dalla legge sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro. Per i rischi diversi da quelli di volo si applicano le disposizioni delle leggi speciali.
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