Art. 940
Norme applicabili.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-940
Norme applicabili.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-940
L'articolo stabilisce che ai contratti di noleggio di aeromobili si applicano le regole previste dagli articoli da 384 a 395 del Codice della Navigazione. Tale rinvio opera a patto che non vi siano regole speciali diverse stabilite espressamente all'interno dello stesso capo. Inoltre, la medesima disciplina si applica anche quando non viene noleggiato l'intero aeromobile, ma solo una parte della sua capacità di carico o trasporto.
La norma serve a definire il quadro normativo applicabile al noleggio di aeromobili, rinviando alle disposizioni generali in materia di noleggio e precisando l'ambito di applicazione della disciplina specifica del settore aeronautico.
Si applica a chi noleggia un aeromobile o una parte della sua capacità, nonché a chi lo concede in noleggio.
Una società noleggia solo una porzione dello spazio di carico di un aereo per trasportare della merce. Per regolare il rapporto, si applicheranno le disposizioni del capo dedicato agli aeromobili e, per quanto non previsto da esse, le regole generali contenute negli articoli da 384 a 395.
L'articolo 940 è stato modificato dall'articolo 17, comma 1, del Decreto Legislativo 9 maggio 2005, n. 96.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.