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Art. 933
Effetti della chiamata o del richiamo alle armi.
In vigore dal 21 apr 1942
Gli effetti della chiamata o del richiamo alle armi del lavoratore sul contratto di lavoro, e il trattamento spettante in questi casi al lavoratore sono determinati da leggi speciali, dalle norme corporative, o in mancanza dagli usi.
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