Codice della navigazioneParte SECONDALibro PRIMOTitolo SESTOCapo III

Art. 789

Lavoro aereo per conto di terzi.

In vigore dal 21 ott 2005
I servizi di lavoro aereo per conto di terzi sono esercitati da soggetti titolari di una licenza di esercizio rilasciata dall'ENAC, alle condizioni e nei limiti stabiliti dal presente capo, nonché dai regolamenti dell'ENAC.

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