Codice della navigazioneParte SECONDALibro PRIMOTitolo SESTOCapo II

Art. 786

Riserva di cabotaggio comunitario.

In vigore dal 29 mag 2006
I servizi di trasporto aereo tra aeroporti nazionali, di linea e non di linea, sono in ogni caso riservati a vettori muniti di licenza comunitaria. I servizi di trasporto aereo tra aeroporti nazionali, in continuazione da o per aeroporti extracomunitari, sono riservati a vettori muniti di licenza comunitaria, salvo che diversamente sia stabilito in convenzioni internazionali.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-786

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