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Art. 782
Oneri di servizio pubblico e servizi aerei di interesse regionale o locale.
In vigore dal 29 mag 2006
(Oneri di servizio pubblico e servizi aerei di interesse regionale o locale).
L'imposizione di oneri di servizio pubblico è effettuata secondo le vigenti disposizioni comunitarie.
I servizi pubblici di trasporto aereo di interesse esclusivamente regionale o locale sono disciplinati dalle regioni interessate.
Le tue annotazioni
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