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Art. 787
Servizi di trasporto aereo non di linea non disciplinati da accordi internazionali.
In vigore dal 29 mag 2006
I servizi extracomunitari non di linea sono consentiti, a condizione di reciprocità, ai vettori aerei titolari di licenza comunitaria e ai vettori dello Stato con il quale si svolge il traffico.
L'ENAC impone ai vettori non muniti di licenza comunitaria, per l'effettuazione dei voli, prescrizioni tecniche ed amministrative, ivi comprese quelle che riguardano la prevenzione degli attentati contro la sicurezza per l'aviazione civile.
Qualora il vettore non soddisfi le prescrizioni di cui al secondo comma, l'ENAC può vietare l'accesso del vettore medesimo allo spazio aereo nazionale.
L'ENAC stabilisce con regolamento la modalità di espletamento dei servizi di trasporto aereo non di linea.
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