Art. 782 · Oneri di servizio pubblico e servizi aerei di interesse regionale o locale.
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Art. 782

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Oneri di servizio pubblico e servizi aerei di interesse regionale o locale.

In vigore dal 29 mag 2006
(Oneri di servizio pubblico e servizi aerei di interesse regionale o locale). L'imposizione di oneri di servizio pubblico è effettuata secondo le vigenti disposizioni comunitarie. I servizi pubblici di trasporto aereo di interesse esclusivamente regionale o locale sono disciplinati dalle regioni interessate.

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