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Art. 789
802 / 1356Lavoro aereo per conto di terzi.
In vigore dal 21 ott 2005
I servizi di lavoro aereo per conto di terzi sono esercitati da soggetti titolari di una licenza di esercizio rilasciata dall'ENAC, alle condizioni e nei limiti stabiliti dal presente capo, nonché dai regolamenti dell'ENAC.
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