Codice della navigazioneParte PRIMALibro SECONDOTitolo QUARTOCapo IV

Art. 357

Indennità in caso di cattura dell'arruolato.

In vigore dal 21 apr 1942
In caso di risoluzione del contratto per effetto di cattura dell'arruolato, indipendentemente dall'indennità prevista nell', è dovuta in ogni caso una indennità pari all'intera retribuzione per la presumibile durata residua del viaggio, successivamente alla data della cattura.
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