Codice della navigazione›Parte PRIMA›Libro SECONDO›Titolo QUARTO›Capo IV
Art. 357
362 / 1356Indennità in caso di cattura dell'arruolato.
In vigore dal 21 apr 1942
In caso di risoluzione del contratto per effetto di cattura dell'arruolato, indipendentemente dall'indennità prevista nell', è dovuta in ogni caso una indennità pari all'intera retribuzione per la presumibile durata residua del viaggio, successivamente alla data della cattura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-357