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Art. 355
Indennità in caso di morte dell'arruolato.
In vigore dal 21 apr 1942
In caso di risoluzione del contratto per morte dell'arruolato, se l'arruolato è morto per la salvezza della nave, è dovuta in ogni caso, indipendentemente dall'indennità prevista nell', una indennità pari all'intera retribuzione per la presumibile durata residua del viaggio, alla data della morte.
Si applicano, per l'attribuzione dell'indennità, il secondo e il terzo comma dell'articolo precedente.
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