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Art. 360
Indennità in caso di perdita della nazionalità della nave o di sbarco dell'arruolato per cattivo trattamento.
In vigore dal 21 apr 1942
Nei casi previsti negli , n. 2, e 346, oltre all'indennità stabilita nell', l'arruolato ha diritto anche alla indennità stabilita nell', salvo, quando si tratta dell'applicazione dell', il risarcimento dei danni derivati all'arruolato dal fatto del comandante o dalla risoluzione del contratto.
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