Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo SESTOCapo II

Art. 190

Obblighi dell'equipaggio in caso di pericolo.

In vigore dal 21 apr 1942
I componenti dell'equipaggio devono cooperare alla salvezza della nave, delle persone imbarcate e del carico fino a quando il comandante abbia dato l'ordine di abbandonare la nave.
Storico versioni

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