Codice della navigazione›Parte PRIMA›Libro PRIMO›Titolo SESTO›Capo II
Art. 191
Obbligo dei componenti dell'equipaggio di cooperare al ricupero.
In vigore dal 21 apr 1942
In caso di naufragio della nave, coloro che ne componevano l'equipaggio, ove ne siano richiesti immediatamente dopo il sinistro dal comandante ovvero dall'autorità preposta alla navigazione marittima o interna, sono tenuti a prestare la loro opera per il recupero dei relitti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-191