Codice della navigazione›Parte PRIMA›Libro PRIMO›Titolo SESTO›Capo II
Art. 188
Autorizzazione per scendere a terra.
In vigore dal 21 apr 1942
I componenti dell'equipaggio non possono scendere a terra senza autorizzazione del comandante o di chi ne fa le veci.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-188