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Art. 183
Informazioni eventuali circa il viaggio.
In vigore dal 21 apr 1942
Il comandante della nave è tenuto a fornire all'autorità marittima o consolare le informazioni che gli siano richieste circa il viaggio.
È inoltre tenuto, su richiesta, a far presentare alle predette autorità, per gli accertamenti che queste credano opportuni, componenti dell'equipaggio e passeggeri.
Storico versioni
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