Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo QUINTOCapo III

Art. 178

Efficacia probatoria delle annotazioni sui documenti della nave.

In vigore dal 21 apr 1942
Ferme per le rimanenti annotazioni sui documenti della nave le disposizioni degli articoli 2700, 2702 del codice civile, le annotazioni sul giornale nautico relative all'esercizio della nave fanno prova anche a favore dell'armatore, quando sono regolarmente effettuate; fanno prova in ogni caso contro l'armatore, ma chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto.
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