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Art. 177
Norme per la tenuta dei libri di bordo.
In vigore dal 10 mag 2026
Le norme per la vidimazione e la tenuta di libri di bordo e per le relative annotazioni sono stabilite dal regolamento.
Fatti salvi i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, la compilazione dei libri di bordo e di tutti gli altri documenti di bordo può essere effettuata in lingua italiana o inglese, ad eccezione delle annotazioni aventi carattere di scrittura pubblica per le quali è obbligatorio l'uso della lingua italiana.
Quando si procede alla cancellazione della nave dal registro d'iscrizione, a norma dell', l'armatore assume l'incarico di custodire i libri di bordo compilati per un periodo di cinque anni, inviando all'ufficio di iscrizione della nave l'elenco dei libri di bordo custoditi.
Quando i libri sono esauriti o resi inservibili, il comandante della nave li consegna all'armatore, redigendo un verbale di consegna che è inviato in copia all'ufficio di iscrizione della nave. Decorsi cinque anni dalla data di consegna, l'armatore può distruggere i libri inviando una comunicazione all'ufficio di iscrizione della nave.
Le tue annotazioni
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