Codice della navigazioneParte PRIMALibro PRIMOTitolo SESTOCapo I

Art. 180

Verifiche ed ispezioni.

In vigore dal 2 mar 2005
Il comandante del porto, o l'autorità consolare, può in ogni momento verificare il contenuto delle informazioni presentate o fatte pervenire per via radio dal comandante della nave e chiedere di prendere visione delle carte, dei libri e degli altri documenti di bordo. Le predette autorità possono inoltre disporre ispezioni alla nave; i relativi risultati dovranno essere annotati sui libri di bordo unitamente alle eventuali prescrizioni impartite.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-180

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