Art. 190 · Obblighi dell'equipaggio in caso di pericolo.
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Art. 190

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Obblighi dell'equipaggio in caso di pericolo.

In vigore dal 21 apr 1942
I componenti dell'equipaggio devono cooperare alla salvezza della nave, delle persone imbarcate e del carico fino a quando il comandante abbia dato l'ordine di abbandonare la nave.
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