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Art. 1024
Privilegi sulle cose caricate.
In vigore dal 21 apr 1942
Sono privilegiati sulle cose caricate:
1° le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi sulle cose o per il processo di esecuzione;
2° i diritti doganali dovuti sulle cose nel luogo di consegna;
3° le indennità ed i compensi per assistenza e salvataggio;
4° i crediti derivanti dal contratto di trasporto, comprese le spese di scaricazione ed il fitto dei magazzini nei quali le cose scaricate sono depositate.
Storico versioni
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