Codice della navigazioneParte SECONDALibro TERZOTitolo QUINTOCapo II

Art. 1027

Concessione d'ipoteca su aeromobile.

In vigore dal 21 apr 1942
Sull'aeromobile può solo concedersi ipoteca volontaria. La concessione d'ipoteca deve farsi, sotto pena di nullità, per atto pubblico o per scrittura privata, contenente la specifica indicazione degli elementi d'individuazione dell'aeromobile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-1027

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo