Codice della navigazioneParte SECONDALibro TERZOTitolo QUARTOCapo VI

Art. 1021

Rinvio.

In vigore dal 21 apr 1942
Alle assicurazioni contro i rischi della navigazione aerea si applicano, per quanto non è disposto dal presente titolo, le disposizioni del titolo delle assicurazioni della parte prima, ad eccezione degli secondo comma, 527, 538.
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