Art. 1024 · Privilegi sulle cose caricate.
Codice della navigazioneParte SECONDALibro TERZOTitolo QUINTOCapo I

Art. 1024

1044 / 1356

Privilegi sulle cose caricate.

In vigore dal 21 apr 1942
Sono privilegiati sulle cose caricate: 1° le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell'interesse comune dei creditori per atti conservativi sulle cose o per il processo di esecuzione; 2° i diritti doganali dovuti sulle cose nel luogo di consegna; 3° le indennità ed i compensi per assistenza e salvataggio; 4° i crediti derivanti dal contratto di trasporto, comprese le spese di scaricazione ed il fitto dei magazzini nei quali le cose scaricate sono depositate.
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