CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo XSez. I

Art. 536

Legittimari.

In vigore dal 7 feb 2014
Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti. Ai figli... sono equiparati... gli adottivi. A favore dei discendenti dei figli..., i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli....

Note all'articolo

  • La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-536

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