In sintesi
L'articolo stabilisce la quota di patrimonio che spetta di diritto ai figli alla morte del genitore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 542. Se il genitore lascia un unico figlio, a quest'ultimo è riservata la metà dell'intero patrimonio. Nel caso in cui i figli siano più di uno, a loro spetta complessivamente la quota di due terzi del patrimonio. Questa quota complessiva di due terzi deve essere suddivisa in parti uguali tra tutti i figli. Un ulteriore comma della disposizione originaria risulta abrogato.
Perché esiste questa norma
La norma intende garantire e tutelare una quota minima del patrimonio ereditario del genitore a favore dei figli.
A chi si applica
La norma si applica ai genitori che lasciano un patrimonio ereditario e a tutti i loro figli.
Esempio pratico
Un genitore muore lasciando due figli e un patrimonio ereditario. Ai due figli spetta per legge una quota riservata pari a due terzi dell'eredità complessiva. Tale quota di due terzi viene divisa in parti esattamente uguali tra i due fratelli.
Cosa è cambiato
L'articolo 537 è stato modificato prima dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151 (art. 173, comma 1) e successivamente dalla Legge 10 dicembre 2012, n. 219 (art. 1, comma 11). Infine, il Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (art. 71, comma 1) ha introdotto modifiche alla rubrica, al primo comma e ha abrogato un successivo comma della norma.
Domande frequenti
Quanto spetta di riserva se il genitore lascia un unico figlio?Se il genitore lascia un solo figlio, a quest'ultimo è riservata per legge la metà del patrimonio, salvo quanto stabilito dall'articolo 542.
Come viene suddivisa la quota di riserva se i figli sono più di uno?Se i figli sono due o più, spetta loro una quota complessiva di due terzi del patrimonio, da dividere in parti uguali tra tutti i figli.
Vi sono eccezioni o rinvii ad altre norme per il calcolo della quota dei figli?Sì, l'applicazione delle quote indicate fa espressamente salvo quanto disposto dall'articolo 542.
Termini chiave
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.