CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo X›Sez. I
Art. 536
623 / 3261Legittimari.
In vigore dal 7 feb 2014
Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti.
Ai figli... sono equiparati... gli adottivi.
A favore dei discendenti dei figli..., i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli....
Note all'articolo
- La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-536