CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo VCapo VIISez. III

Art. 2475 bis

Rappresentanza della societa.

In vigore dal 1 gen 2004
(Rappresentanza della società). Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società. Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 88, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Per le societa' a responsabilita' limitata che hanno un unico socio alla data di entrata in vigore del presente decreto, i termini stabiliti dagli articoli 2475- bis 2476, terzo comma, del codice civile decorrono da tale data."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2475-bis

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