CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo VII›Sez. III
Art. 2475 bis
2728 / 3261Rappresentanza della societa.
In vigore dal 1 gen 2004
(Rappresentanza della società).
Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società.
Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 88, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Per le societa' a responsabilita' limitata che hanno un unico socio alla data di entrata in vigore del presente decreto, i termini stabiliti dagli articoli 2475- bis 2476, terzo comma, del codice civile decorrono da tale data."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2475-bis