CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›Sez. V
Art. 2359 ter
Alienazione o annullamento delle azioni o quote della società controllante.
In vigore dal 1 gen 2004
(Alienazione o annullamento delle azioni o quote della società controllante).
Le azioni o quote acquistate in violazione dell' devono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea entro un anno dal loro acquisto.
In mancanza, la società controllante deve procedere senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale, con rimborso secondo i criteri indicati dagli . Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall', secondo comma.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2359-ter