CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo V›Capo V›§ 3

Art. 2403 bis

Poteri del collegio sindacale

In vigore dal 29 apr 2026
I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'. L'organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che "Gli articoli 16, 17 e da 21 a 26 hanno effetto a decorrere dalla data della pubblicazione del registro prevista dall'art. 11, comma 1."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2403-bis

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